Il passeggero di un vettore aereo ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto nel caso di impedimento anteriore alla partenza


Con sentenza n.175 del 2014 il Giudice di Pace di Catania ha decretato in senso vittorioso per la parte rappresentata e difesa dallo studio legale finocchiaro, che “nel trasporto aereo gli impedimenti del passeggero anteriori alla partenza, per causa a lui non imputabile, configurano una fattispecie compresa nella più ampia categoria dell’impossibilità sopravvenuta, non ascrivibile al creditore, a ricevere la prestazione, equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità di eseguirla, da cui, in coerenza con la disposizione dell’art.1463 c.c. consegue la liberazione del creditore dalla prestazione in origine dovuta (Cass.sez.III 20 Dicembre 2007,n.26058), spettando al passeggero, alla stregua dell’art.495 C.d.N., previa tempestiva notizia dell’impedimento, il diritto ad ottenere dal vettore, insieme ai congiunti e agli addetti alla famiglia in compagnia dei quali avrebbe dovuto viaggiare, la risoluzione del contratto con il rimborso del già pagato prezzo di passaggio.Le clausole di non rimborsabilità dei biglietti emessi a tariffa agevolata sono ritenute vessatorie, quindi nulle, ai sensi degli artt.33c.2,lett.l) e 36 D.lgs 06 Settembre 2005 n.206,
se non conosciute prima della conclusione del contratto, ove non considerino la possibilità di modifica allorchè sopravvengano cause di impedimento non imputabili al passeggero, dunque, nella ipotesi in cui il vettore non abbia fornito, come nel caso trattato, la prova documentale dei regolamenti disciplinanti tali tariffe, le stesse sono inopponibili al contraente consumatore.”

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